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Oggi, 13 febbraio 2018 entra in vigore il D. Lgs. 3 novembre 2017 n. 229, di revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto (D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171).
Il nuovo codice è destinato a dare un ulteriore impulso allo sviluppo, alla ripresa ed alla crescita del settore della nautica da diporto in Italia nell’ambito di una più diffusa cultura del mare.
Come affermato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2017: “Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre, il provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico”.
Le novità salienti sono molteplici.
Anzitutto si prescrive l’equiparazione tra la navigazione da diporto esercitata per fini esclusivamente lusori e quella esercitata per fini commerciali ed altresì l’applicazione della normativa in commento alle unità da diporto iscritte nel Registro Internazionale. Inoltre, si estendono anche alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali le disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria di cui al nuovo art. 41, in particolare, per l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.
Nel segno di un incalzante snellimento burocratico, si prevede l’abolizione dei registri di iscrizione cartacei e la creazione dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per gli atti inerenti la proprietà delle unità da diporto e dello Sportello Telematico del diportista (STED) per tutte le vicende inerenti la licenza di navigazione, il certificato di sicurezza, il certificato di idoneità al noleggio, l’autorizzazione alla navigazione temporanea ed infine il rilascio della nuova licenza provvisoria. Tutte attività destinate ad essere contrassegnate una rigida scansione temporale.
Riflessi da non sottovalutare si producono anche in materia di leasing, onde si concede anche all’utilizzatore e non più soltanto al proprietario (la società di leasing) di ottenere l’iscrizione della imbarcazione da diporto e si disciplina, al nuovo comma 1-bis dell’art.16, la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria.
Per rendere più efficienti le operazioni di controllo ed evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare, si consolida la prassi del Bollino Blu e viene istituito un sistema di controlli di natura preventiva. I controlli alle unità da diporto saranno svolti anche tramite l’accesso a sistemi quali l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche e l’ATCN.
Di rilievo anche l’istituzione di una inedita figura professionale, il mediatore del diporto deputato a mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza e sempre in condizioni di indipendenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto. In particolare, si prescrive che il mediatore, dopo la conclusione del contratto per il quale ha prestato la propria opera, possa ricevere incarico dal cantiere costruttore o, comunque, da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto medesimo. Un’altra figura professionale introdotta dal Codice è quella dell’istruttore di vela, mentre una disciplina maggiormente incentivante è introdotta per le marine.
Si prevede anche l’introduzione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della giornata del mare nel giorno dell’11 aprile di ogni anno, con lo scopo precipuo di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura marinaresca, patrimonio culturale per il nostro Paese e fonte di nuove prospettive di crescita.
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Today, 13th February 2018, Legislative Decree 3rd November 2017 no. 229 (the “New Code”) comes into force, amending the former Pleasure Craft Code (D. Lgs. 18th July 2005 no. 171).
The New Code aims at boosting development, recovery and growth of the pleasure boating sector in Italy in a context of a more widespread culture of the sea.
By the press release dated 27th October 2017, the Italian Governement stated: “The New Code strengthens the protection of general public interests, including the protection of the marine environment, the safety of navigation, the safety of life at sea and the spread of maritime culture and education among the new generations, as well as the development of sustainable and coastal tourism. In addition, the New Code makes burocratic procedures of pleasure boating sector easier, in order to back competetiveness and investments in the sector and to promote commercial growth in the recreational area “.
Here is a brief description of most important innovations.
First of all, the equality between pleasure boating for leisure or no-profit purposes and the pleasure boating for commercial purposes, as well as the application of the New Code to all pleasure units registered in the Italian International Registry. In addition, Section 41 of the New Code, concerning compulsory liability insurance related to personal injury suffered by the skipper or passengers, shall apply to pleasure units for commercial purposes.
The current paper registers shall be replaced by the ATCN (Central Telematic Archives of Pleasure Units) for the registration of the ownership of the pleasure units and by the STED (Pleasure Boating Telematic Desk) for all the issues relating to navigation license, safety certificate, commercial rental authorization, authorization for temporary navigation and finally the issue of the new temporary license. All of the aforementioned issues shall be fulfilled within specific deadline.
Further innovations concern the leasing sector, where the lessee and not only the lessor (the leasing company) is now allowed to register the unit. The new paragraph 1-bis of Section 16 provides for the termination of the contract.
To make control operations more efficient, with particular regard to the bathing season, the “Blue Bollino” (stamp) practice is consolidated and a system of preventive controls is established. The controls on the units will be carried out by means of different systems such as the domestic registry of boat licenses and the ATCN.
New professional figures are provided for by the New Code. The broker of the pleasure craft sector, as independent consultant, will be called to advice parties in shipbuilding contracts, sale and purchase or rental contracts and mooring agreements of pleasure crafts. In particular, it is provided that the broker, once the parties entered into the agreement, may be also retained by the shipyard or, in any case, by one of the parties to assist same in the execution of the contract. Another professional figure introduced by the New Code is the sailing instructor, as well as a boosting regulations for the marinas are provided for.
The day of April 11th of each year will be celebrated as the “Day of the Sea” in all schools, aiming at awakening new generations to the maritime culture, as domestic cultural heritage and source of further economic growths.
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