Grandi novità riguardanti le norme del Codice civile in tema di contratto di trasporto e di contratto di spedizione sono state apportate dal Decreto Legge 152/2021, modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021 n° 233, il cui testo coordinato è appena stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 10 del 14 gennaio 2022 (S.O. n° 2).
La modifica che potrebbe avere l’impatto più rilevante sul settore della logistica e dei trasporti è quella introdotta dalla lettera a) del primo comma dell’art. 30 bis del Decreto 152/2021, con la quale si va ad integrare l’art. 1696 del Codice civile (rubricato “Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria”).
Per effetto della riforma, in primo luogo, i limiti precedentemente fissati da questa norma non si applicheranno più al trasporto multimodale, e, invece, saranno da ora in avanti riservati ai soli casi di “trasporto terrestre”: € 1/kg per i trasporti nazionali e 8,33 DSP/kg per i trasporti internazionali.
In secondo luogo, la riforma dell’art. 1696 cod. civ. introduce specifici limiti per i trasporti multimodali (ovvero quelli in cui il trasporto è “effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa”): € 1/kg per il trasporto nazionale (uguale al precedente) ma € 3/kg per il trasporto internazionale (molto più basso, quindi).
Per espressa disposizione, questi limiti sono applicabili ai soli casi in cui sia ignota la tratta nella quale i danni si sono verificati.
Resta ferma la decadenza dalla possibilità di avvalersi della limitazione della responsabilità vettoriale – già prevista – se la perdita o l’avaria della merce sono dovute a dolo o colpa grave.
Il testo della norma non sembra formulato in maniera felicissima, tuttavia la sostanza è che da ora in avanti ai trasporti multimodali si applicherà uno specifico limite di responsabilità, che è decisamente più basso rispetto ai limiti di responsabilità applicabili ai casi di trasporto internazionale di merci eseguito con una sola modalità.
Tra le diverse altre novità introdotte dal Decreto 152/2021 si evidenzia l’estensione del privilegio sulle cose trasportate previsto dall’art. 2761 del Codice civile.
La norma è stata riformata in modo da comprendere espressamente anche il credito dello spedizioniere e farlo valere anche sulle cose “spedite” oltre che sulle “cose trasportate”.