Anche il Tribunale di Treviso conferma che il sub – vettore può agire “per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che abbiano ordinato il trasporto” (art. 7-ter D. Lgs. 286-2005).
La controversia nella quale è stata pronunciata l’Ordinanza in commento era stata promossa da un sub – vettore, nei confronti del mittente di una spedizione, al fine di ottenere il pagamento di un credito derivante dall’effettuazione di un servizio di trasporto.
Il soggetto che materialmente aveva eseguito il trasporto della merce era stato a ciò incaricato da altro vettore e, di conseguenza, non aveva avuto alcun rapporto contrattuale con il mittente della spedizione.
Il primo vettore, tuttavia, non aveva ottemperato all’obbligazione di pagamento. Il sub – vettore, quindi, aveva rivolto le proprie pretese nei confronti del mittente, mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Treviso, nell’Ordinanza in commento, ha affermato che la finalità dell’art. 7-ter è quella “di fornire un particolare strumento di tutela al sub – vettore sottraendolo al rischio di insolvenza del primo vettore” e, per questo, introduce “un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub – vettore, che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto”.
Il Tribunale di Treviso, ancora, ponendosi in consapevole contrasto con una criticata decisione del 2015 del Tribunale di Torino, ha affermato che il predetto regime di solidarietà non subisce modifiche neppure nel caso in cui il primo vettore sia coinvolto in procedure concorsuali. Ciò a motivo del fatto che l’azione fondata sull’art. 7-ter “va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale”.
Prima di concludere si ritiene utile segnalare che l’art. 7-ter del D. Lgs. 286-2005 ha formato oggetto di una nuova questione di costituzionalità (Trib. Pesaro 24 gennaio 2019) che ne mette ancora una volta in discussione la sopravvivenza.