La vicenda decisa dalla Suprema Corte aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni proposta dai congiunti di una persona deceduta due ore dopo il verificarsi di un incidente stradale.
I reclamanti consideravano insufficiente il risarcimento che era stato loro riconosciuto nei gradi inferiori del giudizio e, con il ricorso per Cassazione, hanno chiesto il riconoscimento di voci di danno ulteriori rispetto a quanto precedentemente stabilito.
La Corte di Cassazione ha affermato i seguenti, rilevanti principi di diritto.
1) Nel corso degli ultimi anni, nella materia del danno alla persona, risarcimenti sono stati chiesti utilizzando con fini descrittivi variegate espressioni; tra le altre la Corte ha ricordato le seguenti: “danno terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale”, “danno esistenziale”. La Corte ha precisato che tutte queste espressioni, non solo creano confusione e talvolta hanno un significato errato, ma soprattutto non corrispondono ad alcuna categoria giuridica.
2) La vittima di un sinistro che muore poco tempo dopo a causa delle lesioni riportate può subire un danno non patrimoniale di due tipi: a) una “lesione della salute” e b) un danno conseguente alla “sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente”.
2a) In casi come quello descritto il danno alla salute (c.d. “danno biologico”) non può essere danno da invalidità permanente, bensì unicamente danno da invalidità temporanea. Nella normalità dei casi la vittima delle lesioni potrà acquistare un diritto al risarcimento del danno alla salute se vi è stata una sopravvivenza alle lesioni per un “lasso apprezzabile di tempo”, che la Corte di Cassazione afferma dover essere “superiore alle 24 ore”.
2b) Per quanto riguarda il danno derivante dalla “sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire” la Corte di Cassazione afferma che questo tipo di pregiudizio “presuppone che la vittima sia cosciente” nel tempo che intercorre tra le lesioni ed il decesso. D’altra parte, per quanto riguarda questo tipo di danno, la durata della sopravvivenza non è elemento costitutivo e non rileva per determinarne la gravità.