Importante decisione adottata dalla Corte d’Appello di Londra nel celebre caso “The Eternal Bliss” e decisione di primo grado completamente ribaltata.
La controversia ha avuto origine dal trasporto di un carico di soia che, a causa di un ritardo nella scaricazione superiore ad un mese, subì ingenti danni. Gli interessati al carico ottennero un risarcimento dagli armatori della nave “The Eternal Bliss”. Questi ultimi, quindi, chiesero di essere tenuti indenni dai noleggiatori con un risarcimento ulteriore rispetto all’importo da questi ultimi dovuto a titolo di controstallie.
Tra i fatti pacifici della lite va evidenziato che l’unico inadempimento contestato ai noleggiatori è stato quello all’obbligazione di completare la scaricazione entro i termini contrattualmente pattuiti, e non altro.
L’aspetto fondamentale, in sostanza, è che gli ingenti danni sofferti dagli armatori erano riconducibili all’inadempimento dei noleggiatori all’obbligazione di scaricare entro i termini e non ad altra causa, né ad una distinta obbligazione.
La questione dibattuta, quindi, è stata se le controstallie costituissero o meno la misura del risarcimento dei danni per tutte le conseguenze pregiudizievoli dovute al ritardo nel completamento della scaricazione o se, al contrario, vi fosse spazio per il risarcimento di danni di natura diversa rispetto a quelli coperti dalle controstallie.
La decisione [2021] EWCA Civ 1712 della Corte d’Appello inglese, che ha completamente ribaltato la sentenza di primo grado, stabilisce che tutti i danni che derivano dall’inadempimento da parte del noleggiatore all’obbligazione di completare le operazioni entro i termini contrattualmente pattuiti si intendono risarciti mediante la rata di controstallie contrattualmente pattuita.
Pertanto, il diritto ad un risarcimento ulteriore potrà sorgere solo se verrà dimostrato un inadempimento ad un’obbligazione separata e distinta.
Nelle motivazioni della sua decisione, la Corte pone l’accento su due aspetti significativi.
Da un lato esigenze di chiarezza e certezza, fondamentali anche al fine di prevenire controversie.
Dall’altro il fatto che l’autonomia contrattuale delle parti consente, se queste lo desiderano, di pattuire condizioni diverse tali da condurre ad un diverso risultato.